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tutorial INPS per fare richiesta
A fronte della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia , i decreti-legge “Cura Italia” e “Rilancio” (D.L. n. 18/2020, artt. 23 e 25, come modificati dall’art. 72 del D.L. n. 34/2020) hanno previsto un congedo parentale straordinario per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni, fruibile per un periodo, continuativo o frazionato, della durata massima di 15 giorni.
In alternativa alla fruizione del congedo parentale straordinario per l’emergenza CoVid-19, per la cura dei figli di età fino a 12 anni (*), i genitori possono chiedere un bonus fino a 1.200 euro per ciascun nucleo familiare (**):
a) da utilizzare attraverso il ‘Libretto Famiglia’ per l’acquisto di servizi di baby-sitting, resi a partire dal 5 marzo
b) come rimborso delle spese sostenute nel periodo di sospensione dei servizi educativi (e fino al 31 luglio 2020), per:
- l’iscrizione a centri estivi
- l’iscrizione a servizi integrativi per l’infanzia
- l’iscrizione a servizi socio-educativi territoriali
- l’iscrizione a centri con funzione educativa e ricreativa
- l’iscrizione a servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
(*) Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
(**) Il valore massimo del bonus è elevato a 2.000 euro per alcune categorie di lavoratori: dipendenti del settore sanitario, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nella gestione dell’emergenza.
La fruizione del bonus per l’iscrizione a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido per lo stesso periodo (art. 1, co. 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’art. 1, co. 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
A chi sono rivolti i bonus
I bonus baby-sitting e centri estivi sono riservati ai genitori che appartengono alle seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti del settore privato
- iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata
- autonomi iscritti all’INPS
- autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari)
- dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (art. 25, co. 3)
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Condizioni per richiedere i bonus
- nessuno dei genitori risulta beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per la sospensione/cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.)
- nessuno dei genitori è disoccupato o non lavoratore
- nessuno dei genitori beneficia contemporaneamente del congedo parentale straordinario (Covid19)
Come richiedere i bonus
La domanda si presenta sul portale INPS per via telematica, e si può inviare dal 1 aprile 2020, per servizi resi dal 5 marzo al 31 agosto 2020, nei periodi di chiusura dei servizi scolastici.
Con Messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021, l’INPS ha comunicato la proroga al 28 febbraio 2021 del termine per l’appropriazione del bonus per servizi di baby-sitting, e per l’inserimento delle prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia.
Con il Messaggio n. 950 del 5 marzo 2021 l’INPS comunica che il termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte, tramite il servizio online, è stato prorogato al 30 aprile 2021.
La proroga riguarda tutte le domande accolte, o in via di accoglimento, relative ai periodi interessati dalle misure previste dal decreto Cura Italia, dal decreto Rilancio e dal decreto Ristori-bis:
- dal 5 marzo al 31 agosto 2020;
- dal 9 novembre al 3 dicembre 2020.
Per inserire la domanda è necessario:
- autenticarsi sul portale INPS tramite SPID, PIN dispositivo o CNS/CIE
- inserire i dati anagrafici del genitore richiedente, del figlio e del secondo genitore
- eventuale inserimento di documenti integrativi (certificazione disabilità, provvedimento di affido)
- indicazione dell’importo di cui si chiede il rimborso
- (per il babysitting) registrazione del libretto di famiglia con le generalità del genitore utilizzatore e della persona che presta il servizio (sulla piattaforma delle prestazioni occasionali), successivo inserimento delle comunicazioni dovute per le prestazioni effettuate. E’ indispensabile la “appropriazione” del bonus entro 15 giorni dalla notifica della sua concessione.
- (per i centri estivi) inserimento della documentazione che certifica l’iscrizione o che attesta i pagamenti sostenuti (o da sostenere) per la fruizione del servizio.
Al raggiungimento del volume di domande che comporta l’esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all’INPS saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.
Riferimenti normativi
– art. 23 (co. 8) e art. 25 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (#CuraItalia) convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificati dall’art. 72 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (#Rilancio).
- Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2020
- Messaggio INPS n. 1465 del 2 aprile 2020
- Messaggio INPS n. 2209 del 27 maggio 2020
- Messaggio INPS n. 2350 del 5 giugno 2020
- Circolare INPS n. 73 del 17 giugno 2020
- Messaggio INPS n. 101 del 13 gennaio 2021
- Messaggio INPS n. 950 del 5 marzo 2021
Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2020