fonte: INPS per la famiglia
Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 prevede che: “Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”.
Il congedo, pertanto, può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Il congedo in questione, inoltre, può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria, nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022. [termine per la fruizione prorogato dall’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221]
Requisiti per la fruizione del congedo
1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.
2. il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14, pertanto, al
compimento del 14° anno di età, il congedo in questione non potrà essere più fruito;
3. il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.
4. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo: infezione, quarantena o sospensione dell’attività didattica/educativa in presenza.
Requisito ulteriore per la fruizione del congedo per i figli con disabilità grave
Il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.
Durata e indennizzo del congedo
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito per periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) fino al 31 dicembre 2021.
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni sopra descritte, che danno diritto al congedo.
Per la fruizione del congedo di cui trattasi è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2021, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
Nel caso i requisiti sussistano per più di un figlio, per i giorni di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 prevede, inoltre, che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della novella normativa), possano essere convertiti, a domanda, nel “Congedo parentale SARS CoV-2” e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale.
In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di “Congedo parentale SARS CoV-2”, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità dello specifico congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi
servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it; - tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità selezionando le voci “Congedo Parentale” oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
- selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
- spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
- indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
- procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021 (cfr. il paragrafo 6 della circolare n. 189/2021).
Riferimenti normativi
- articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
- Circolare INPS n. 189 del 17 dicembre 2021
- Messaggio INPS n. 4564 del 21.12.2021 (istruzioni)
- Messaggio INPS n. 74 dell’8 gennaio 2022 (proroga al 31 marzo 2022)