fonte: portale INPS
Le novità nella legge di bilancio per il 2022
Con la legge di bilancio 2022 si è resa strutturale la misura: il lavoratore dipendente* che diventa padre (anche adottivo e affidatario), entro il quinto mese di vita del figlio, ha diritto a:
a) Congedo obbligatorio: 10 giorni, in aggiunta a quelli della madre
b) Congedo facoltativo: 1 giorno, in alternativa alla madre
Nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’INPS. Quindi, sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS.
Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
Riferimenti normativi
- art. 4, co. 24, lett. a), legge 28 giugno 2012, n. 92
- art. 1, co. 363, let. a), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
- Circolare INPS n. 42 dell’11 marzo 2021
- art. 1, co. 134, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022)
- Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2022 – punto 3.