Con l’ordinanza n. 449 del 9 gennaio 2025, la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che le spese sostenute dal datore di lavoro domestico per i compensi di colf/badanti che assistono persone con disabilità riconosciuta grave ex art. 3 co. 3 Legge 104/1992, sono integralmente deducibili a prescindere dalla qualifica professionale dei soggetti impiegati.
La pronuncia supera l’interpretazione finora adottata dall’Agenzia delle Entrate, che aveva ristretto il campo della deducibilità alle prestazioni assistenziali di natura specialistica o rese da personale dotato di qualifica professionale, ascrivendo le altre fattispecie al regime meno conveniente della detraibilità (art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR).
Il regime di favore ex art. 15 co. 1 lett. i-septies) del TUIR è da intendersi riferito alla riconosciuta condizione di grave disabilità del soggetto assistito.