ultimo aggiornamento: 13 marzo 2021 (clicca qui)
(nuova edizione nel cd. “decreto Ristori”) La procedura telematica è in corso di attivazione, ma è già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro. [Messaggio INPS n. 1276 del 25 marzo 2021]
Una indennità alternativa al lavoro agile
fonte: sito INPS (qui , qui e qui)
Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di un congedo indennizzato con il 50% della retribuzione ordinaria, da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni (ora 16 anni, vedi gli aggiornamenti più in basso), disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ULSS competente al verificarsi di casi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito solo se i genitori non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, e comunque in alternativa a questa. Fruitore del congedo può essere uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020, anche antecedenti alla presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell’INPS
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento)
- tramite i Patronati / CAF
Aggiornamenti successivi
20 novembre 2020
La legge di conversione del cd. “decreto ristori” ha abrogato il decreto-legge n. 111/2020 e, con il nuovo articolo 21-bis, al comma 3, dispone la nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica.
- A partire dal 14 ottobre è possibile utilizzare il congedo di cui trattasi, in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dalla scuola, a condizione che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ULSS competente.
- Viene elevata fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso. I genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni possono astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
- A partire dal 29 ottobre 2020, i lavoratori dipendenti possono avvalersi del congedo COVID-19 anche per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, a condizione che sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.
5 febbraio 2021
E’ prorogata la previsione del congedo parentale straordinario fruito da genitori lavoratori dipendenti successivamente al 9 novembre 2020, a fronte della sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli:
- (per tutti) limitatamente alle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, ma solo in “zona rossa”;
- (per figli in situazione di disabilità grave, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) per le scuole di ogni ordine e grado, oltre che per la chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, su tutto il territorio nazionale.
Decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30 (art. 2)
[dal 15 marzo al 30 giugno 2021]
Nel caso di:
a) sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
b) infezione da SARS-CoV-2 del figlio
c) quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ULSS
- il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni sedici, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte (comma 1);
- se la modalità agile non è possibile, il genitore può astenersi dal lavoro per il periodo corrispondente – o in parte, avendo riconosciuta un’indennità del 50% della retribuzione, oltre alla contribuzione figurativa (cfr. art. 23 d.lgs. 151/2001)(commi 2 e 3);
- eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32-33 del T.U.) già fruiti dal 1 gennaio al 13 marzo, possono essere convertiti su richiesta nel congedo di cui sopra (comma 4);
- per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (comma 5);
- i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, (…) erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia,… Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. [nb: incompatibile con il bonus nido o se l’altro genitore accede ad altre tutele, al congedo di cui al comma 2 o alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 7](comma 6)
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6. 8.
I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021. Le modalita’ operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall’INPS.
Riferimenti normativi
- art. 5, Decreto-legge n. 111 dell’8 settembre 2020
- Circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020
- Circolare INPS n. 132 del 20 novembre 2020
- art. 22-bis, commi 1-3, Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020,convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
- Messaggio INPS n. 515 del 5 febbraio 2021
- Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30
- Messaggio INPS n. 1276 del 25 marzo 2021
- Circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021
- Messaggio INPS n. 1642 del 22 aprile 2021
- Messaggio INPS n. 1752 del 29 aprile 2021