fonte: portale INPS
Prime informazioni
Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, dal mese di gennaio e fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia [anche centri estivi], per i figli conviventi minori di anni 14 (o riconosciuti con disabilità grave), quando non sia possibile per i genitori il lavoro agile.
Questo bonus è riconosciuto nel limite massimo di 100 euro settimanali, solo a determinate categorie* di genitori lavoratori:
- iscritti alla gestione separata INPS
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS
- personale impiegato nell’emergenza epidemiologica (comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico)
- dipendenti del settore sanitario (pubblico, o privato accreditato)
- medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica
- operatori socio-sanitari
* Per i dettagli, cfr. paragrafo 2 della Circolare INPS n. 58 del 14 aprile 2021
Condizioni
Il bonus può essere richiesto solo se l’altro genitore non svolge lavoro in modalità agile e non accede al congedo parentale straordinario per l’emergenza (art. 2 comma 6, D.L. 30/2021). Si tratta di misure alternative.
Il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari (Circolare INPS n. 58 del 14 aprile 2021).
Modalità di erogazione
Può essere fruito tramite il libretto famiglia, o rimborsato a fronte di comprovata iscrizione a servizi di assistenza dei minori: in questo secondo caso il bonus è incompatibile con il bonus asilo nido.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere inoltrata entro il 15 luglio 2021, tramite il sito internet Inps, accedendo con pin dispositivo o spid, o tramite Patronati.
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